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Concorsi docenti, bozza sulle tabelle dei titoli: cosa potrebbe cambiare nei futuri bandi

Il 16 settembre 2026 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha illustrato alle organizzazioni sindacali uno schema di decreto per modificare le tabelle di valutazione dei titoli allegate ai DM 205 e 206 del 26 ottobre 2023. I due decreti riguardano, rispettivamente, i concorsi per la scuola secondaria e quelli per la scuola dell’infanzia e primaria.

Le informazioni disponibili descrivono una bozza, non un testo definitivo. Le modifiche possono incidere sul punteggio attribuito ai titoli nelle procedure concorsuali, ma occorrerà attendere il decreto finale per conoscere formulazione, decorrenza e applicazione effettiva delle nuove regole.

In breve

  • Lo schema interviene sulle tabelle dei titoli dei concorsi disciplinati dai DM 205 e 206 del 2023.
  • Tra le modifiche illustrate figura l’attribuzione di 12,50 punti aggiuntivi ai percorsi di specializzazione sul sostegno previsti dagli articoli 6 e 7 del DL 71/2024, indicati dalle fonti come percorsi INDIRE.
  • La bozza distingue tra abilitazioni ottenute attraverso percorsi selettivi di accesso, valutate con 12,50 punti aggiuntivi, e abilitazioni ottenute con percorsi diversi, valutate con 5 punti aggiuntivi.
  • Per il superamento di un precedente concorso ordinario viene indicato il requisito del medesimo grado di istruzione.
  • Le fonti riportano chiarimenti anche su certificazioni linguistiche, CeCLIL, titoli esteri, italiano L2 e voto dei titoli.
  • Secondo quanto riferito da FLC CGIL, la modifica opererebbe solo sui futuri concorsi; la decorrenza resta comunque tra gli aspetti da verificare nel testo definitivo.

Che cosa è successo

La revisione riguarda le tabelle che concorrono alla valutazione dei titoli nelle procedure concorsuali. Secondo le fonti, l’obiettivo dello schema è aggiornare le tabelle dopo i cambiamenti intervenuti nel sistema di formazione e reclutamento e rendere più espliciti alcuni criteri applicativi.

Non risulta, dalle fonti disponibili, la pubblicazione del decreto definitivo. Per questo le novità vanno lette come contenuti illustrati nel corso dell’informativa ministeriale, suscettibili di conferma o modifica.

I titoli e i criteri che potrebbero cambiare

Percorsi INDIRE e specializzazione sul sostegno

La modifica più rilevante per i docenti specializzati sul sostegno riguarda i percorsi previsti dagli articoli 6 e 7 del DL 71/2024. La bozza illustrata attribuisce a questi percorsi 12,50 punti aggiuntivi, sia per la secondaria sia per infanzia e primaria. Le fonti descrivono tale previsione come un’equiparazione, ai fini della valutazione concorsuale, con il punteggio attribuito al TFA sostegno da 60 CFU.

FLC CGIL e UIL Scuola hanno espresso osservazioni critiche sull’equiparazione dei punteggi, richiamando differenze tra i percorsi formativi. Si tratta di posizioni sindacali e non di modifiche già accolte nella bozza.

Abilitazioni: la distinzione tra percorsi selettivi e altri percorsi

Nello schema è riportata una distinzione tra abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, con 12,50 punti aggiuntivi, e abilitazione ottenuta attraverso percorsi diversi, con 5 punti aggiuntivi. La stessa distinzione è indicata anche per le abilitazioni conseguite all’estero e riconosciute in Italia.

Resta da chiarire quali percorsi saranno qualificati in concreto come selettivi. UIL Scuola ha chiesto criteri puntuali e uniformi, proprio per evitare valutazioni diverse dello stesso titolo da parte delle commissioni.

Precedente concorso ordinario e requisito del medesimo grado

Per l’inserimento nella graduatoria di merito o il superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario, la bozza indica 12,50 punti e introduce espressamente il requisito del medesimo grado di istruzione, oltre al riferimento alla specifica classe di concorso.

Il punto è significativo perché le fonti segnalano interpretazioni amministrative e giurisprudenziali non uniformi, in particolare dopo l’accorpamento di alcune classi di concorso. Le fonti richiamano, da un lato, la sentenza n. 505/2026 del TAR Campania-Napoli e, dall’altro, le sentenze nn. 455, 457 e 459 del 16 marzo 2026 del TAR Calabria-Catanzaro, riportate come orientamenti differenti.

La nuova formulazione non chiarisce automaticamente la situazione delle procedure svolte con le precedenti tabelle né quella dei contenziosi pendenti.

Classi di concorso accorpate e servizio

La bozza esplicita la valutabilità del servizio svolto su una delle classi confluite in una classe di concorso accorpata. Le fonti riferiscono che tale servizio verrebbe considerato specifico nell’ambito della classe accorpata.

Questo chiarimento sul servizio nelle classi accorpate va distinto dal peso generale del servizio nella tabella. Dalle modifiche illustrate non emerge un aumento generalizzato del punteggio per il servizio. FLC CGIL e UIL Scuola hanno avanzato richieste per una maggiore valorizzazione dell’esperienza di servizio, ma tali richieste non risultano recepite nello schema descritto.

Altri aggiornamenti indicati nello schema

  • eliminazione, per la scuola secondaria, del riferimento al titolo di accesso integrato dai 24 CFU/CFA;
  • introduzione di una voce per riconoscere agli insegnanti tecnico-pratici, ITP, il punteggio collegato alla votazione dell’abilitazione;
  • valutabilità delle abilitazioni estere e dei dottorati di ricerca esteri se riconosciuti in Italia;
  • per le certificazioni linguistiche, valutabilità di un solo titolo per lingua: 3,75 punti per il livello C1 e 5 punti per il livello C2, con riferimento agli enti riconosciuti e al periodo di vigenza del riconoscimento;
  • precisazione che i percorsi CeCLIL siano svolti dalle università;
  • aggiornamento del riferimento per la specializzazione in italiano L2, indicata con valore di 3,75 punti;
  • chiarimento sulle frazioni di voto, da considerare dopo la riconduzione in centesimi.

Chi riguarda

La revisione interessa i candidati ai futuri concorsi per la scuola secondaria e per la scuola dell’infanzia e primaria disciplinati dalle tabelle dei DM 205 e 206 del 2023. L’impatto potenziale è maggiore per chi possiede titoli di specializzazione sul sostegno, abilitazioni, un precedente concorso ordinario superato, servizi su classi di concorso accorpate, certificazioni linguistiche, titoli CLIL o CeCLIL, titoli di italiano L2 e titoli conseguiti all’estero.

Cosa può fare il docente ora

Le fonti non indicano una domanda da presentare né una scadenza collegata alla bozza. In questa fase, per chi intende partecipare a future procedure, può essere utile:

  1. tenere distinta la situazione attuale dal contenuto della bozza, senza considerare già definitivi i nuovi punteggi;
  2. verificare quali dei propri titoli rientrano nelle voci oggetto di revisione, in particolare specializzazione sul sostegno, abilitazione, precedente concorso, certificazione linguistica e servizio su classi accorpate;
  3. monitorare il testo definitivo e le eventuali indicazioni applicative, soprattutto sulla definizione di percorso selettivo, sul medesimo grado e sulla decorrenza;
  4. se il dubbio riguarda un accorpamento, consultare il servizio Classi di concorso di Tinterpello per orientarsi tra le classi coinvolte.

Cosa resta da chiarire

  • Da quali concorsi e con quale decorrenza si applicheranno le nuove tabelle.
  • Quali abilitazioni saranno considerate conseguite attraverso percorsi selettivi di accesso.
  • Come saranno applicati i criteri alle abilitazioni estere riconosciute in Italia.
  • Come si coordinerà il requisito del medesimo grado con le situazioni nate prima della nuova formulazione e con i contenziosi pendenti.
  • Se e in quali termini sarà disciplinata l’eventuale cumulabilità di diversi titoli di specializzazione sul sostegno.

Cosa monitorare

Il passaggio decisivo sarà la pubblicazione del decreto definitivo di modifica dei DM 205 e 206 del 2023. Sarà necessario verificare se confermerà i punteggi e i criteri riportati nello schema, se definirà le categorie di percorsi abilitanti selettivi e se indicherà espressamente l’ambito temporale di applicazione.

Domande frequenti

I percorsi INDIRE avranno lo stesso punteggio del TFA sostegno?

La bozza illustrata prevede 12,50 punti aggiuntivi per i percorsi di cui agli articoli 6 e 7 del DL 71/2024. La conferma dipende dal testo definitivo.

Il precedente concorso ordinario superato sarà sempre valutabile?

La nuova formulazione riportata dalle fonti collega i 12,50 punti alla specifica classe di concorso e al medesimo grado di istruzione. Restano da chiarire gli effetti per le procedure già svolte.

Il servizio sulle classi di concorso accorpate potrà essere valutato come specifico?

Questo è uno dei chiarimenti indicati nella bozza: il servizio su una delle classi confluite nella classe accorpata sarebbe valutabile come specifico.

I 24 CFU/CFA saranno ancora richiamati nella tabella dei concorsi della secondaria?

Nello schema illustrato è prevista l’eliminazione del riferimento ai 24 CFU/CFA nella sezione relativa al titolo di accesso.

Le certificazioni linguistiche C1 e C2 cambiano punteggio?

Le fonti riportano 3,75 punti per C1 e 5 punti per C2, con la precisazione sul riconoscimento dell’ente certificatore al momento del conseguimento del titolo.

È già necessario presentare un’istanza?

No. Le fonti disponibili non riportano un’istanza o una scadenza connessa alla bozza.

Fonti