Per l’anno scolastico 2026/2027 sono stati confermati 55.814 supplenti su posto di sostegno su richiesta delle famiglie. Le operazioni si sono concluse entro il 31 agosto 2026 e il numero comunicato è superiore di quasi 10mila unità rispetto all’anno scolastico precedente.
Il dato nazionale non significa, tuttavia, che ogni richiesta di continuità abbia prodotto automaticamente una nomina. La conferma poteva essere disposta soltanto dopo una serie di verifiche riguardanti il docente, la procedura svolta dalla scuola, la domanda POLIS, l’effettiva disponibilità del posto e il diritto dell’aspirante a ottenere una supplenza.
Per chi non ha ottenuto la conferma, il punto centrale è quindi ricostruire quale passaggio non si sia concluso positivamente. Il mancato esito, da solo, non rappresenta una valutazione negativa del lavoro svolto, non riduce il punteggio, non determina l’esclusione dalle GPS e non equivale a una rinuncia.
In breve
- Entro il 31 agosto 2026 sono stati confermati 55.814 supplenti di sostegno per l’anno scolastico 2026/2027.
- La richiesta della famiglia era necessaria, ma non attribuiva automaticamente il posto al docente dell’anno precedente.
- La conferma richiedeva il possesso dei requisiti, la valutazione positiva del dirigente scolastico, l’adesione definitiva tramite POLIS, la permanenza del posto e la verifica della nominabilità.
- Le operazioni destinate al personale di ruolo precedevano le conferme dei supplenti.
- Il docente non confermato continua a partecipare alle ordinarie operazioni di supplenza, se ha presentato correttamente la relativa domanda.
- Gli esiti devono essere controllati sul sito dell’Ufficio scolastico territoriale competente.
Il dato nazionale: 55.814 supplenti di sostegno confermati
Secondo i dati riportati da Prima Pagina Online sulla base del comunicato del Ministero dell’Istruzione e del Merito, entro il 31 agosto sono stati confermati 55.814 supplenti di sostegno. Le conferme rientrano nel complesso delle supplenze assegnate e non devono essere sommate automaticamente al totale di circa 118mila incarichi a tempo determinato indicato dalla stessa fonte.
Il dato mostra la dimensione nazionale della procedura, ma non chiarisce le ragioni dei singoli mancati esiti. Per comprendere perché una specifica conferma non sia arrivata è necessario verificare separatamente tutti i passaggi previsti.
Le cinque condizioni necessarie per la conferma sul sostegno
1. Il docente doveva rientrare tra i destinatari
La procedura non riguardava tutti coloro che avevano lavorato sul sostegno nel 2025/2026. In base alle informazioni disponibili, potevano essere interessati i docenti con una supplenza:
- fino al 31 agosto 2026;
- fino al 30 giugno 2026;
- su spezzone orario con scadenza al 30 giugno 2026.
Le supplenze brevi e temporanee erano escluse.
Tra i possibili destinatari rientravano innanzitutto i docenti specializzati sul sostegno per lo stesso grado scolastico, nominati tramite GAE, GPS, graduatorie di istituto, scuole viciniori o interpello.
Per i docenti privi di specializzazione, invece, era necessario verificare il canale della precedente nomina. Potevano rientrare i non specializzati nominati dalla seconda fascia delle GPS sostegno e quelli individuati a livello provinciale mediante scorrimento incrociato delle GAE e delle GPS di posto comune. Restavano generalmente esclusi i non specializzati nominati attraverso graduatorie di istituto o interpello.
2. Servivano la richiesta della famiglia e la valutazione positiva della scuola
La famiglia dell’alunno con disabilità doveva presentare la richiesta di continuità alla scuola entro il 31 maggio 2026. La domanda avviava il procedimento, ma non produceva direttamente la conferma.
Il dirigente scolastico doveva valutare l’interesse dell’alunno alla continuità, considerando anche la situazione della classe e il percorso educativo svolto. La valutazione avveniva sentendo il GLO, Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione. Il GLO contribuiva alla valutazione, ma non poteva disporre direttamente la conferma.
In caso di esito positivo, la scuola doveva trasmettere i dati attraverso le funzioni ministeriali. Per il 2026/2027, la nota MIM n. 3286 del 28 maggio 2026 indicava il 26 giugno 2026 come termine per l’inserimento delle comunicazioni nel sistema informativo.
Il procedimento poteva quindi interrompersi per una richiesta tardiva della famiglia, per l’assenza dei requisiti del docente, per una valutazione non positiva del dirigente, per il mancato completamento della trasmissione o per l’assenza dei dati necessari a identificare correttamente docente e posto.
3. Il docente doveva accettare definitivamente tramite POLIS
La disponibilità comunicata inizialmente alla scuola non costituiva ancora una scelta definitiva. Il docente doveva confermare la propria volontà nell’istanza POLIS per l’Informatizzazione nomine supplenze. In questa fase l’adesione diventava definitiva, vincolante e irrevocabile.
L’interessato poteva indicare la disponibilità per un contratto fino al 31 agosto 2027, per un posto intero fino al 30 giugno 2027 oppure per uno spezzone fino al 30 giugno 2027, con eventuale completamento.
Non bastava compilare la sola sezione dedicata alla continuità. Doveva essere completata anche la parte ordinaria della domanda per l’attribuzione delle supplenze, necessaria al sistema per verificare se l’aspirante avesse diritto a una nomina annuale o fino al 30 giugno. L’omessa compilazione di questa sezione impediva sia la conferma sia la partecipazione all’assegnazione informatizzata delle supplenze al 31 agosto o al 30 giugno.
4. Il posto doveva essere ancora disponibile
La conferma poteva avvenire soltanto se il posto di sostegno esisteva anche nel 2026/2027 ed era rimasto libero dopo le operazioni riservate al personale di ruolo.
Prima delle conferme dovevano concludersi, tra le altre, le immissioni in ruolo, le assunzioni a tempo determinato finalizzate al ruolo, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie. Se il posto era stato attribuito in una di queste fasi, non poteva più essere utilizzato per confermare il supplente dell’anno precedente.
Il posto poteva anche non essere nuovamente autorizzato, oppure risultare ridotto o trasformato in spezzone. I posti di sostegno in deroga possono infatti cambiare, secondo la fonte disponibile, per numero, durata e consistenza oraria in relazione alle esigenze rilevate per il nuovo anno scolastico.
Doveva inoltre esserci compatibilità tra il posto residuo e la tipologia di contratto accettata dal docente. Una disponibilità limitata al posto intero, per esempio, poteva non risultare compatibile con uno spezzone rimasto libero.
5. Il docente doveva risultare nominabile
Anche in presenza di un posto libero, l’Ufficio scolastico doveva accertare che il docente avesse diritto a ricevere una nomina nell’ambito delle ordinarie procedure per le supplenze.
La conferma non costituiva una riserva assoluta della stessa cattedra. La verifica considerava la posizione nelle graduatorie, le preferenze espresse, le tipologie di posto e le durate richieste, il contingente disponibile e la compatibilità con il posto da confermare.
Non era indispensabile dimostrare che il docente avrebbe ottenuto proprio la stessa scuola tramite l’algoritmo ordinario. Era però necessario che risultasse destinatario di una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche nell’ambito dei posti disponibili.
Perché la richiesta della famiglia non garantiva la nomina
La richiesta della famiglia rappresentava uno dei presupposti della procedura, ma non consentiva di scegliere autonomamente il docente né di sottrarre il posto alle operazioni di reclutamento.
La valutazione era articolata su due livelli:
- la scuola, con il contributo del GLO, valutava l’interesse educativo dell’alunno;
- l’Ufficio territoriale verificava requisiti, disponibilità del posto e diritto del docente alla nomina.
Di conseguenza, anche una valutazione educativa positiva non poteva superare l’assegnazione del posto a personale di ruolo, la sua mancata autorizzazione o l’assenza del diritto alla nomina.
Cosa controllare se la conferma non è arrivata
- Verificare i requisiti di accesso: controllare durata del contratto precedente, possesso della specializzazione ed eventuale canale di nomina.
- Chiedere riscontro alla scuola: accertare che la richiesta della famiglia sia stata acquisita entro il 31 maggio, che la valutazione del dirigente si sia conclusa positivamente e che la proposta sia stata trasmessa nel sistema ministeriale.
- Controllare la domanda POLIS: verificare l’adesione alla continuità, le tipologie di contratto accettate e la compilazione della sezione ordinaria delle preferenze.
- Esaminare le disponibilità provinciali: controllare se il posto sia rimasto esistente, con la stessa durata e consistenza oraria, dopo le operazioni del personale di ruolo.
- Leggere integralmente il provvedimento: verificare allegati, eventuali elenchi separati per grado scolastico, dati parzialmente oscurati e successive rettifiche.
- Chiedere chiarimenti all’Ufficio: se il motivo resta incerto, il docente può domandare informazioni sulla verifica di nominabilità indicando i propri dati, il grado scolastico, la sede e il provvedimento pubblicato.
Dove verificare l’esito
Gli esiti sono formalizzati e pubblicati dall’Ufficio scolastico territoriale competente. Non esiste un unico elenco nazionale dei docenti confermati.
Le modalità possono variare tra province: l’esito può comparire in un provvedimento dedicato alla continuità oppure in un documento comprendente anche le ordinarie nomine. Prima di considerare definitivamente assente il proprio nominativo, è utile verificare eventuali allegati distinti, pubblicazioni separate per grado scolastico e decreti di rettifica.
Il riferimento da monitorare è il sito istituzionale dell’Ufficio provinciale, nelle sezioni relative a nomine, graduatorie o pubblicazioni ufficiali. Non è opportuno fare affidamento esclusivamente su un’email personale.
Cosa succede al docente non confermato
Il mancato esito della continuità non equivale a una rinuncia e non comporta, da solo, una sanzione. Il docente continua a partecipare alle operazioni informatizzate per le supplenze sulla base del punteggio e delle preferenze espresse, purché abbia presentato correttamente la domanda.
Può quindi ottenere un’altra scuola, un differente posto di sostegno o, se richiesto nell’istanza, un incarico su posto comune. Può inoltre ricevere supplenze brevi e partecipare agli interpelli se non ha già ottenuto un contratto incompatibile e non è soggetto a una sanzione che precluda la partecipazione.
Le nomine possono proseguire dopo il primo turno in seguito a rinunce, mancate prese di servizio, rettifiche, nuove autorizzazioni, comunicazioni tardive delle scuole, assestamenti dell’organico o liberazione di posti precedentemente accantonati. Restare senza incarico nel primo bollettino, pertanto, non significa essere esclusi dall’intero anno scolastico.
Cosa succede dopo una conferma formalmente disposta
Il docente confermato viene escluso dalle ulteriori procedure di conferimento degli incarichi per il 2026/2027. Non può ottenere un’altra nomina da GAE o GPS, da graduatoria di istituto o tramite interpello. Se la conferma riguarda uno spezzone, può restare possibile il completamento d’orario nei limiti indicati dalla procedura.
La disponibilità espressa nella domanda POLIS è definitiva e irrevocabile. Secondo la fonte operativa disponibile, la rinuncia dopo la conferma o la mancata presa di servizio determinano le conseguenze previste dall’articolo 15 dell’OM n. 27/2026. L’abbandono dopo la presa di servizio produce una preclusione più ampia, comprendente anche le supplenze brevi e temporanee.
Il caso di Bari va distinto dalla procedura nazionale
A Bari è stata garantita la continuità educativa e didattica a uno studente con disabilità dell’Istituto “Elena di Savoia-Caracciolo”, che aveva chiesto di proseguire fino all’esame di Stato con la stessa docente di sostegno avuta nei due anni precedenti.
La soluzione è stata raggiunta attraverso una collaborazione istituzionale alla quale l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ha contribuito con un parere motivato e una proposta di accomodamento ragionevole, in raccordo con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia e il Garante regionale.
La fonte descrive questo intervento come un provvedimento adottato d’urgenza dopo una segnalazione specifica. Non sono disponibili, tra i materiali esaminati, il testo integrale del provvedimento e i suoi dettagli applicativi. Il caso deve quindi restare distinto dalla procedura amministrativa nazionale e non consente di affermare che situazioni analoghe producano automaticamente lo stesso risultato.
L’Autorità Garante ha inoltre annunciato una futura segnalazione al Ministero sulle principali criticità riscontrate, ma i contenuti di questa iniziativa non sono ancora indicati nella fonte disponibile.
Cosa resta da chiarire
- Il dato nazionale non permette di conoscere il motivo della mancata conferma di un singolo docente.
- Le fonti non forniscono la distribuzione territoriale delle 55.814 conferme.
- Non è disponibile il testo integrale del provvedimento adottato nel caso di Bari, necessario per valutarne con precisione contenuto e portata.
- Non sono ancora noti i contenuti della segnalazione che l’Autorità Garante ha annunciato di voler inviare al Ministero.
- L’effettiva continuità deve essere verificata nelle singole scuole sulla base delle assegnazioni territoriali e delle situazioni concrete.
Domande frequenti sulla continuità del sostegno 2026/2027
La richiesta della famiglia garantiva la conferma?
No. Servivano anche la valutazione positiva del dirigente, l’adesione definitiva del docente, la disponibilità del posto e la verifica del diritto alla nomina.
Una supplenza breve permetteva di accedere alla procedura?
No. Le supplenze brevi e temporanee erano escluse.
La conferma riguardava anche docenti non specializzati?
Sì, ma soltanto alcune categorie: i non specializzati nominati dalla seconda fascia GPS sostegno e quelli individuati a livello provinciale mediante scorrimento incrociato delle GAE e GPS di posto comune. I non specializzati nominati da graduatoria di istituto o interpello erano generalmente esclusi.
Perché un posto libero poteva non essere confermato?
Perché l’Ufficio doveva verificare anche la nominabilità del docente e la compatibilità tra il posto e le preferenze espresse.
Non essere confermati equivale a rinunciare?
No. Se la procedura non si conclude positivamente, il docente continua a partecipare alle ordinarie operazioni, purché abbia presentato correttamente la domanda.
Dove si trovano gli esiti?
Sul sito dell’Ufficio scolastico territoriale competente, eventualmente all’interno di provvedimenti e allegati distinti.
Il 31 agosto 2026 era una nuova scadenza per presentare domanda?
No. Era il termine entro il quale gli Uffici territoriali dovevano concludere le operazioni di conferma.
Il caso di Bari crea una regola valida per tutti?
Le fonti disponibili non permettono di sostenerlo. Si tratta di una soluzione adottata d’urgenza dopo una specifica segnalazione e mancano il testo integrale del provvedimento e i relativi dettagli applicativi.

