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TFA sostegno e percorsi INDIRE: per il TAR Lazio i titoli sono equivalenti nelle GPS

Il TAR Lazio, Sezione Quarta Bis, con la sentenza n. 14298/2026, avrebbe respinto il ricorso presentato da un gruppo di docenti specializzati tramite TFA sostegno contro l’equiparazione con i percorsi straordinari organizzati da INDIRE. Le due ricostruzioni disponibili concordano sul punto centrale: i percorsi formativi possono essere differenti, ma il titolo finale di specializzazione sul sostegno ha pari valore.

Per chi è interessato alle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), il dato rilevante è che la decisione conferma l’impostazione che non distingue il trattamento del titolo in base al percorso seguito. Non è stata accolta neppure la richiesta di creare graduatorie separate per i docenti specializzati con TFA e per quelli formati attraverso i percorsi straordinari.

In breve

  • La pronuncia riguarda il confronto fra il TFA sostegno ordinario e i percorsi straordinari INDIRE previsti dal D.L. 71/2024.
  • Secondo le fonti disponibili, il TAR Lazio ha riconosciuto che i percorsi sono diversi, senza considerarli per questo di valore formativo o giuridico diverso.
  • I percorsi straordinari sono rivolti a docenti con almeno tre anni di servizio sul sostegno negli ultimi otto anni oppure a possessori di una specializzazione conseguita all’estero, secondo le condizioni riportate dalle fonti.
  • Il ricorso contro l’inerzia iniziale del Ministero è stato dichiarato improcedibile; i motivi aggiunti contro i successivi provvedimenti sono stati respinti.
  • Resta confermato, nel contesto esaminato, il medesimo trattamento dei titoli nelle GPS.

Che cosa ha deciso il TAR Lazio

La controversia nasceva dalla scelta di attribuire ai titoli conseguiti nei percorsi straordinari lo stesso valore della specializzazione ottenuta attraverso il Tirocinio formativo attivo (TFA) ordinario. I docenti ricorrenti sostenevano che le differenze tra i due itinerari dovessero incidere sia sul valore del titolo sia sul punteggio o sul collocamento in graduatoria.

Le fonti riferiscono che il Tribunale ha respinto questa impostazione. La sentenza considera i percorsi previsti dagli articoli 6 e 7 del D.L. 71/2024 come misure eccezionali e transitorie, introdotte per rispondere al fabbisogno di docenti specializzati sul sostegno e per valorizzare competenze già maturate dai destinatari.

Il TAR avrebbe inoltre ritenuto facoltativo il parere dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica: la mancata acquisizione del parere non avrebbe quindi determinato l’illegittimità dei provvedimenti ministeriali contestati.

Le differenze tra TFA e percorsi straordinari

La decisione non elimina le differenze tra i percorsi. Il TFA ordinario è indicato dalle fonti come un percorso da 60 CFU. Il D.M. 75/2025 disciplina invece un percorso da 40 CFU per docenti che abbiano svolto almeno tre anni di servizio su posto di sostegno negli ultimi otto anni; non prevede una prova selettiva iniziale e presenta una struttura differente per tirocinio e durata.

Il D.M. 77/2025 riguarda i docenti in possesso di un titolo di specializzazione conseguito all’estero e prevede un percorso da 48 CFU, anch’esso senza selezione iniziale e con caratteristiche diverse rispetto al TFA ordinario. Per i percorsi dell’articolo 7, l’esonero dal tirocinio riguarda chi abbia già svolto almeno un anno di servizio sul sostegno nello specifico grado di istruzione, secondo quanto riportato da una delle fonti.

Secondo la ricostruzione della sentenza, tali differenze dipendono dalla condizione iniziale dei partecipanti. L’esperienza professionale già maturata o il titolo già posseduto giustificherebbero un percorso che non ripete attività formative o professionali considerate già sostanzialmente acquisite.

Perché la pronuncia è rilevante per le GPS

Il passaggio più importante per docenti specializzati, aspiranti specializzati e iscritti nelle GPS riguarda il valore finale della specializzazione. Il TAR, secondo le fonti, ha ritenuto che gli articoli 6 e 7 del D.L. 71/2024 non configurino un titolo di livello inferiore per chi completa il percorso straordinario.

Ne consegue la legittimità dell’impostazione adottata dall’O.M. 27/2026, citata nel ricorso, che non differenzia il trattamento dei titoli TFA e INDIRE nelle GPS. Una delle fonti riferisce inoltre che, per il biennio GPS 2026-2028, il trattamento indicato corrisponde a 12 punti aggiuntivi per entrambe le tipologie di titolo. Questo dettaglio numerico non è riportato anche dall’altra fonte disponibile e andrebbe verificato sul testo dell’ordinanza e della tabella richiamata.

Chi riguarda

  • I docenti già specializzati sul sostegno tramite TFA ordinario.
  • I docenti che conseguono la specializzazione attraverso i percorsi straordinari disciplinati dai D.M. 75/2025 e 77/2025.
  • I docenti con almeno tre anni di servizio sul sostegno negli ultimi otto anni, destinatari del percorso indicato dal D.M. 75/2025.
  • I possessori di un titolo di specializzazione conseguito all’estero, destinatari del percorso indicato dal D.M. 77/2025.
  • Gli aspiranti interessati al trattamento del titolo di specializzazione nelle GPS.

Cosa significa in pratica per il docente

  1. Chi possiede o conseguirà uno dei titoli oggetto della decisione non trova, nella pronuncia riportata dalle fonti, un riconoscimento di valore differente basato sul percorso seguito.
  2. Non emerge dalla decisione la creazione di due graduatorie distinte tra specializzati TFA e specializzati tramite percorsi INDIRE.
  3. Per valutare la propria posizione in GPS è utile fare riferimento ai provvedimenti richiamati nel contenzioso, in particolare all’O.M. 27/2026 e alla relativa tabella menzionata dalle fonti.
  4. Non risultano, dalle informazioni disponibili, nuovi adempimenti immediati per i docenti determinati dalla sentenza.

Cosa sappiamo e cosa resta da chiarire

Elementi confermati dalle fonti disponibili

  • La sentenza è indicata come TAR Lazio, Sezione Quarta Bis, n. 14298/2026.
  • Il ricorso dei docenti TFA è stato respinto nei motivi aggiunti contro la disciplina successivamente adottata.
  • Il titolo finale ottenuto nei percorsi straordinari è ricostruito come equivalente a quello TFA ai fini considerati dalla sentenza.
  • Non è stata accolta la richiesta di differenziare il trattamento nelle GPS o di istituire graduatorie separate.

Aspetti da verificare sul provvedimento originale

  • Nel materiale disponibile non è presente il testo integrale della sentenza né un collegamento diretto al provvedimento.
  • Una fonte riferisce che la sentenza è stata depositata il 18 agosto dopo l’udienza dell’8 luglio; questa informazione temporale non è riportata anche dall’altra fonte.
  • Il dettaglio dei 12 punti aggiuntivi per entrambe le tipologie di titolo è presente in una sola fonte e richiede riscontro nel testo dell’O.M. 27/2026 e della tabella applicabile.
  • L’ambito applicativo completo della pronuncia, oltre ai provvedimenti esaminati nel giudizio, non può essere definito con certezza senza leggere la sentenza integrale.

Domande frequenti

Il TAR ha detto che TFA e percorsi INDIRE sono identici?

No. Le fonti riferiscono che il TAR riconosce differenze di durata, crediti, accesso e tirocinio, ma ritiene che non comportino un valore inferiore del titolo finale.

Ci saranno due GPS separate per TFA e INDIRE?

No, la richiesta di istituire graduatorie distinte non è stata accolta.

Il titolo conseguito con il percorso straordinario è considerato inferiore?

Secondo la decisione riportata dalle fonti, no: si tratta di un titolo di specializzazione di pari valore giuridico rispetto a quello conseguito con il TFA ordinario.

Chi può accedere al percorso da 40 CFU citato nella pronuncia?

Il D.M. 75/2025 è indicato come rivolto a docenti con almeno tre anni di servizio sul sostegno negli ultimi otto anni.

Quali docenti riguarda il percorso da 48 CFU?

Il D.M. 77/2025 riguarda, secondo le fonti, docenti in possesso di un titolo di specializzazione conseguito all’estero.

La sentenza richiede un’azione immediata agli iscritti nelle GPS?

Nel materiale disponibile non risultano adempimenti immediati introdotti dalla sentenza.

Fonti